Il diritto alla salute come esito di un percorso | Diocesi di Trivento

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Il diritto alla salute come esito di un percorso

Il diritto alla salute come esito di un percorso

La salute è considerata un diritto inalienabile dell’individuo, appartenente all’uomo in quanto tale, dal momento che deriva dall’affermazione del più universale diritto alla vita e all’integrità fisica di cui rappresenta una delle declinazioni principali. A partire, infatti, dalle direttive fondamentali stabilite dalla Conferenza Internazionale della Sanità (New York, 1946) e fatte proprie dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), la salute è definita come


“uno stato di completo benessere fisico, mentale, sociale e non consiste soltanto nell’assenza di malattie o infermità. Il possesso del migliore stato di sanità che si possa raggiungere costituisce uno dei diritti fondamentali di ciascun essere umano, qualunque sia la sua razza, la sua religione, le sue opinioni politiche, la sua condizione economica e sociale. I Governi hanno la responsabilità della sanità dei loro popoli: essi per farvi parte devono prendere le misure sanitarie e sociali appropriate”.

In linea con la dichiarazione dell’OMS, le principali Convenzioni internazionali sanciscono il diritto alla salute come uno dei diritti fondamentali dell’individuo e delle collettività e la sua tutela uno dei doveri degli Stati. Vengono di seguito presentati alcuni riferimenti della normativa internazionale a tutela del diritto alla salute.


DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI 1948

Articolo 25
1. Ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e della sua famiglia con particolare riguardo all'alimentazione, al vestiario, all'abitazione, e alle cure mediche e ai servizi sociali necessari; ed ha diritto alla sicurezza in caso di disoccupazione, malattia, invalidità vedovanza, vecchiaia o in ogni altro caso di perdita dei mezzi di sussistenza per circostanze indipendenti dalla sua volontà.
2. La maternità e l'infanzia hanno diritto a speciali cure ed assistenza. Tutti i bambini nati nel matrimonio o fuori di esso, devono godere della sua stessa protezione sociale.

Testo integrale:
Dichiarazione Universale dei Diritti Umani Scarica il documento
Adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 Dicembre 1948


PATTO INTERNAZIONALE SUI DIRITTI
ECONOMICI SOCIALI E CULTURALI 1966

Articolo 12
1. Gli Stati parti del presente Patto riconoscono il diritto di ogni individuo a godere delle migliori
condizioni di salute fisica e mentale che sia in grado di conseguire.
2. Le misure che gli Stati parti del presente Patto dovranno prendere per assicurare la piena attuazione di tale diritto comprenderanno quelle necessarie ai seguenti fini:
a) la diminuzione del numero dei nati-morti e della mortalità infantile, nonché il sano sviluppo dei bambini/e;
b) il miglioramento di tutti gli aspetti dell'igiene ambientale e industriale;
c) la profilassi, la cura e il controllo delle malattie epidemiche, endemiche, professionali e d'altro genere;
d) la creazione di condizioni che assicurino a tutti servizi medici e assistenza medica in caso di malattia.

Testo integrale:
Patto Internazionale sui
Diritti economici sociali e culturali Scarica il documento
Adottato dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 16 dicembre 1966


CONVENZIONE SULL’ELIMINAZIONE DI TUTTE LE FORME DI DISCRIMINAZIONE CONTRO LE DONNE 1979

Articolo 12
1. Gli Stati parti prenderanno tutte le misure adeguate per eliminare la discriminazione nei confronti delle donne nel campo delle cure sanitarie al fine di assicurare loro, in condizione di parità con gli uomini, i mezzi per accedere ai servizi sanitari, compresi quelli che si riferiscono alla pianificazione familiare.
2. Nonostante quanto disposto nel paragrafo I del presente articolo, gli Stati parti forniranno alle donne, durante la gravidanza, al momento del parto e dopo il parto, i servizi appropriati e, se necessario, gratuiti, ed una alimentazione adeguata sia durante la gravidanza che durante l'allattamento.

Testo integrale:
Convenzione sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne Scarica il documento
Adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1979


CONVENZIONE SUI DIRITTI DELL’INFANZIA 1989

Articolo 24
1. Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo al godimento dei più alti livelli raggiungibili di salute fisica e mentale e alla fruizione di cure mediche riabilitative. Gli Stati parti devono sforzarsi di garantire che il fanciullo non sia privato del diritto di beneficiare di tali servizi.
2. Gli Stati parti si sforzano di perseguire la piena situazione di questo diritto ed in particolare devono prendere misure appropriate per:
1. ridurre il tasso di mortalità neonata ed infantile;
2. garantire a tutti i bambini la necessaria assistenza e cure mediche. con particolare riguardo allo
sviluppo ed ai servizi sanitari di base;
3. combattere le malattie e la malnutrizione nel quadro delle cure mediche di base mediante, tra l'altro, l'utilizzo di tecniche prontamente disponibili e la fornitura di adeguati alimenti nutritivi e di acqua potabile, tenuto conto dei dischi di inquinamento ambientale;
4. garantire appropriate cure mediche alle madri in stato di gravidanza;
5. garantire che tutti i membri della società in particolare i genitori ed i fanciulli, siano informati sull'uso di conoscenze di base circa la salute e la nutrizione infantile, i vantaggi dell'allattamento materno, l'igiene personale ed ambientale, la prevenzione degli incidenti, e beneficino di un aiuto che consenta loro di avvalersi di queste informazioni;
6. sviluppare la medicina preventiva, l'educazione dei genitori e l'informazione ed i servizi in materia di pianificazione familiare.
3. Gli Stati parti devono prendere tutte le misure efficaci ed appropriate per abolire le pratiche tradizionali che possono risultare pregiudizievoli alla salute dei fanciulli.
4. Gli Stati parti s'impegnano a promuovere ed ad incoraggiare la cooperazione internazionale allo scopo di garantire progressivamente la piena realizzazione del diritto riconosciuto in questo articolo. A questo proposito i bisogni dei paesi in via di sviluppo saranno tenuti in particolare considerazione.

Testo integrale:
Convenzione sui diritti dell’infanziaScarica il documento
Approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989


Anche in Italia la Costituzione, in maniera lungimirante e nel rispetto dei principi di uguaglianza e giustizia sociale, ha riconosciuto il diritto alla salute come fondamentale diritto dell’individuo, che viene ad essere tutelato nel suo bisogno di personalità e socialità.

COSTITUZIONE ITALIANA 1948

Articolo 32
La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.
Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

Testo integrale:
Costituzione italiana Scarica il documento
Promulgata il 27 dicembre 1947 ed entrata in vigore il 1° gennaio 1948

Nella prospettiva della garanzia del diritto alla salute come diritto umano universale ed inalienabile, la Costituzione italiana non limita la garanzia del diritto alla salute ai soli cittadini od ai residenti, ma lo estende a tutti gli individui, affermando così di fatto il diritto alla salute anche per i migranti.
Il testo riportato di seguito è d’ausilio nella ricostruzione delle principali tappe dell’affermazione del diritto alla salute per tutti in Italia, evidenziando il ruolo sinergico svolto dalle istituzioni e dal terzo settore nel chiarificarne i concetti e favorirne l’attuazione. Gli Autori ne sono stati protagonisti diretti.

- Storia del Diritto alla salute per tutti in Italia Scarica il documento
tratto da: Daniela Panizzut e Pierfranco Olivani, Il diritto alla salute come e perché
Nuova immagine, Siena, 2006

Dal sito del Ministero alla salute libro bianco sui principi fondamentali del servizio sanitario nazionale

29 settembre 2010

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