Il vescovo Scotti celebrerà la Santa messa ad Agnone il prossimo 13 Ottobre, festa di San Francesco Caracciolo | Diocesi di Trivento

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Il vescovo Scotti celebrerà la Santa messa ad Agnone il prossimo 13 Ottobre, festa di San Francesco Caracciolo

Il vescovo Scotti celebrerà la Santa messa ad Agnone il prossimo 13 Ottobre, festa di San Francesco Caracciolo

ì13 ottobre 2010, nel giorno in cui ricorre la festività liturgica di San Francesco Caracciolo, santo al quale è intitolato l’Ospedale Civile di Agnone.

Nella chiesa di Maria SS. di Costantinopoli, alle ore 17,30, il Vescovo di Trivento presiederà la celebrazione eucaristica e, al termine, parteciperà alla fiaccolata silenziosa che si snoderà per le vie della città di Agnone.


Come approfondimento:

La tutela della salute
nella Costituzione Italiana

di Prof. Piero Alberto Capotosti
Presidente Emerito della Corte Costituzionale


L’art 32 della Costituzione dichiara solennemente che “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti”.
La formulazione di questo articolo rappresenta una forte innovazione e, al tempo stesso, una rottura rispetto al passato regime, poiché configura la salute come fondamentale bene unitario della persona, la cui tutela è appunto garantita dalla Costituzione, anche se la sua effettività in concreto dipende dai mezzi e dalle risorse messi a disposizione dallo Stato, dalle regioni e d altri soggetti che operano in questo settore. La portata garantistica di questo principio costituzionale si dovrebbe quindi esplicare essenzialmente sul piano organizzativo-finanziario, affidandosi, in primo luogo, alle scelte della legislazione e della amministrazione per la determinazione e l’approntamento delle misure necessarie, ma è chiaro che il primo strumento di garanzia dell’effettività della tutela di questo diritto resta quello giurisdizionale, anche perché può stimolare iniziative, che vadano al di là del caso concreto.

Dall’art. 32 della Costituzione deriva dunque il diritto fondamentale dell’individuo ad essere curato, anche se le relative prestazioni sanitarie non debbono essere tutte necessariamente a titolo gratuito, le quali invece spettano, per dettato costituzionale, soltanto ai cosiddetti “indigenti”, restando in generale affidata alla discrezionalità del legislatore, nei limiti stretti del principio di ragionevolezza, la scelta concreta dei criteri di finanziamento della spesa sanitaria. La linea seguita al riguardo dal legislatore italiano è variata nel tempo, giacchè nel periodo iniziale della Repubblica si tendeva a dare un’interpretazione restrittiva della portata dell’art. 32, cosicchè l’assistenza sanitaria continuava praticamente ad essere quella vigente nel periodo prerepubblicano, restando affidata soprattutto al sistema mutualistico, nonché a risalenti forme di assistenza pubblico-privata.

Negli anni Settanta, si assiste invece a scelte legislative, che adottano una lettura estensiva del medesimo art. 32 e ribaltano praticamente la precedente impostazione di politica sanitaria, tanto che la legge del 1978 istitutiva del Servizio sanitario nazionale conteneva tra i propri principi ispiratori quelli della “globalità delle prestazioni”, della “universalità dei destinatari”, della “eguaglianza del trattamento”, con l’intento di estendere il più possibile le prestazioni sanitarie a titolo gratuito. Ma a partire dagli anni Ottanta, la crisi del Welfare State ha imposto l’esigenza, via via crescente, di contenimento della spesa pubblica, così da indurre l’adozione di criteri di tendenziale riduzione dell’area di gratuità delle cure, sia pure variamente congegnati in una serie di complessi provvedimenti normativi, nei quali il diritto alle prestazioni sanitarie viene sostanzialmente condizionato dalla compartecipazione, in forme e misure variabili nel tempo, del beneficiario. La vicenda dei ticket sanitari è emblematica di questo incerto e talora contraddittorio percorso legislativo in materia di assistenza sanitaria.

Si può quindi dire che Il diritto alla salute ha una duplice natura, poichè, sotto un profilo, dipende dalle scelte legislative in ordine alle prestazioni sanitarie da erogare, mentre, sotto l’altro profilo, è direttamente tutelabile di fronte ai giudici, soprattutto di fronte alla Corte Costituzionale. I due profili sono peraltro strettamente interconnessi, giacchè tanto più diviene stringente il contenimento della spesa sanitaria, tanto più viene compresso il correlativo diritto alle prestazioni sanitarie anche a titolo gratuito. Spetta quindi alla Corte costituzionale di valutare la ragionevolezza del bilanciamento attuato dal legislatore tra i finanziamenti da erogare alla sanità e l’ambito da garantire alle relative prestazioni. In proposito la giurisprudenza costituzionale si è sempre ispirata, nel valutare i livelli essenziali di assistenza che lo Stato deve in ogni caso garantire, al principio della salvaguardia di quel “nucleo irriducibile del diritto alla salute protetto dalla Costituzione come ambito inviolabile della dignità umana”, il quale impedisce che siano costituite situazioni prive di tutela, che possano pregiudicare l’attuazione di quel diritto (sent. n. 509 del 2000).

Dal sito del Ministero alla salute libro bianco sui principi fondamentali del servizio sanitario nazionale

Ufficio Diocesano per le Comunicazioni Sociali - Comunicato StampaAgnone (IS), 5 ottobre 2010

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